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14 Febbraio 2013

Dal 14/03/2013 immatricolazioni auto elettriche con incentivi

Il decreto attuativo che regolamenta gli incentivi per l’acquisto delle auto elettriche è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2013, n. 36:

DECRETO 11 gennaio 2013  
Incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2 di cui all’articolo 17-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. (13A01321) (GU n.36 del 12-2-2013)

Le immatricolazioni saranno quindi possibili a partire dal 14 marzo 2013.

Riportiamo di seguito la sintesi delle parti più importanti:

ART. 1
DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente decreto si intendono:
[…] b) per veicoli a basse emissioni complessive, i veicoli di cui al
precedente punto a) a trazione elettrica, ibrida, a GPL, a metano, a
biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di
anidride carbonica (CO2) allo scarico non superiori a 120g/km e
ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti;
c) per veicoli a trazione elettrica, i veicoli dotati di
motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con
energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e
completamente immagazzinata a bordo;
d) per veicoli a trazione ibrida:
1) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica
finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un
motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia
elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a
bordo (funzionamento ibrido);
2) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica
finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una
motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con
possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche
mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni
esistenti (funzionamento ibrido bimodale);
3) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica
finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una
motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla
produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il
normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento
contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il
funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido
multimodale).

ART. 2
VEICOLI AGEVOLABILI

1. Sono ammessi alle agevolazioni i veicoli a basse emissioni
complessive acquistati e immatricolati nel periodo indicato […],
pubblici o privati, destinati all’uso di terzi […], allorquando
un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse
dall’intestatario della carta di circolazione. L’uso di terzi
comprende:
a) locazione senza conducente;
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza
(taxi) per trasporto di persone;
c) servizio di linea per trasporto di persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose;
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
2. Sono altresì ammessi alle agevolazioni i veicoli a basse
emissioni complessive acquistati e immatricolati nel periodo indicato
[…], utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere
utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività
propria dell’impresa […].
3. Nei limiti delle risorse, previsti dal successivo art. 5, sono
ammessi alle agevolazioni i veicoli a basse emissioni complessive che
producono emissioni di CO2 inferiori a 95 g/km acquistati da parte di
tutte le categorie di acquirenti.

ART. 3
ENTITÀ DEI CONTRIBUTI

1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione
finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni
complessive sono riconosciuti i seguenti contributi:
a. Per gli acquisti effettuati negli anni 2013 e 2014:
1) 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di
5.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono
emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
2) 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di
4.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono
emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
3) 20 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di
2.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono
emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.
b. Per gli acquisti effettuati nell’anno 2015:
1) 15 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di
3.500 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono
emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
2) 15 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di
3.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono
emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
3) 15 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di
1.800 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono
emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.

ART. 5
UTILIZZO DELLE RISORSE

1. Per l’anno 2013, […], le risorse di cui al precedente art. 4 sono
così utilizzate:
a) una quota pari a 3,5 milioni di euro è riservata all’acquisto
di veicoli a basse emissioni complessive pubblici o privati,
destinati all’uso di terzi, o utilizzati nell’esercizio di imprese,
arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente
come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, di cui al
precedente art. 2, commi 1 e 2, che producono emissioni di CO2 non
superiori a 50 g/km;
b) una quota pari a 7 milioni di euro è riservata all’acquisto
di veicoli a basse emissioni complessive, pubblici o privati,
destinati all’uso di terzi, o utilizzati nell’esercizio di imprese,
arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente
come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, di cui al
precedente art. 2, commi 1 e 2, che producono emissioni di CO2 non
superiori a 95 g/km;
c) una quota pari a 4,5 milioni di euro è riservata
all’acquisto, da parte di tutte le categorie di acquirenti, di
veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2
non superiori a 95 g/km, di cui una quota pari a 1,5 milioni di euro
è riservata all’acquisto di veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
d) le rimanenti risorse sono destinate all’acquisto di veicoli a
basse emissioni complessive, pubblici o privati, destinati all’uso di
terzi, o utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, e
destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali
nell’attività propria dell’impresa, di cui al precedente art. 2,
commi 1 e 2, che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.
2. Per gli anni 2014 e 2015 il Ministero dello sviluppo economico,
con proprio decreto di natura non regolamentare, ridetermina le
ripartizioni delle risorse di cui al presente articolo, sulla base
della dotazione del fondo di cui all’art. 4 e del monitoraggio delle
agevolazioni relativo all’anno precedente.

ART. 6
FRUIZIONE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi spettano per i veicoli acquistati e immatricolati
nel periodo indicato […] a condizione che:
a) i contributi di cui al precedente art. 3 siano ripartiti in
parti uguali tra un contributo statale, nei limiti delle risorse di
cui ai precedenti articoli 4 e 5, e uno sconto praticato dal
venditore;
b) nell’atto di acquisto siano indicate le misure dello sconto
praticato e del contributo statale, di cui al precedente punto a);
c) il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in
precedenza.
2. Con l’eccezione dei contributi di cui alle risorse previste dal
precedente art. 5, comma 1, lettera c), per la fruizione dei
contributi devono essere rispettate, oltre alle condizioni previste
al precedente comma 1, anche le seguenti condizioni:
a) contestualmente all’acquisto del veicolo nuovo venga
consegnato al venditore un veicolo appartenente alla stessa
categoria, di cui all’allegato al presente decreto, del veicolo
acquistato, che risulti immatricolato almeno dieci anni prima della
data di immatricolazione del veicolo nuovo;
b) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da
almeno dodici mesi dalla data di immatricolazione del veicolo nuovo,
allo stesso soggetto intestatario di quest’ultimo o ad uno dei
familiari conviventi alla stessa data, ovvero, in caso di locazione
finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici
mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei
predetti familiari;
c) nell’atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il
veicolo consegnato è destinato alla rottamazione.
3. Il contributo, comprensivo del contributo statale e dello sconto
del venditore, come indicato al precedente comma 1, lettera a), è
corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di
acquisto, come risultante dall’atto d’acquisto, al netto delle
imposte.

ART. 7
CONDIZIONI E MODALITÀ DI ACCESSO

[…] 2. I venditori dei veicoli agevolati, per la prenotazione dei
contributi, devono provvedere a registrarsi al sistema informatico
secondo la procedura resa disponibile sul sito www.mise.gov.it,
ottenendo, secondo la disponibilità di risorse, una ricevuta di
registrazione della prenotazione. Entro novanta giorni dalla
prenotazione i venditori confermano l’operazione, comunicando il
numero di targa del veicolo nuovo consegnato.
3. I venditori, entro quindici giorni dalla data di consegna del
veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del contributo statale,
hanno l’obbligo di consegnare il veicolo usato, nei casi previsti al
precedente art. 6, ad un demolitore, che lo prende in carico, e di
provvedere direttamente alla richiesta di radiazione per demolizione
allo sportello telematico dell’automobilista, di cui al regolamento
adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n. 358.
4. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e
devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri
appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine
della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di
materiali e della rottamazione.
5. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo
rimborsano al venditore l’importo del contributo, ricevendo dallo
stesso la seguente documentazione, che dovrà essere conservata fino
al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata
emessa la fattura di vendita:
a) copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto;
b) copia della carta di circolazione e del certificato di
proprietà del veicolo nuovo.
6. In tutti i casi in cui sia prevista la rottamazione di un
veicolo usato, al fine di consentire la verifica della regolarità
della fruizione del contributo, le imprese costruttrici o
importatrici ricevono dal venditore oltre a quanto previsto dal
precedente comma 5, anche la seguente documentazione, che dovrà
essere conservata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui è stata emessa la fattura di vendita:
a) copia della carta di circolazione e del foglio complementare o
del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro
mancanza, copia dell’estratto cronologico;
b) originale del certificato di proprietà relativo alla
radiazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico
dell’automobilista;
c) certificato dello stato di famiglia qualora l’intestatario del
veicolo usato sia uno dei familiari conviventi alla data di acquisto
del veicolo nuovo;
d) documento di presa in carico del veicolo usato da parte del
demolitore.
7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo, […] recuperano
l’importo del contributo quale credito d’imposta per il versamento
delle ritenute dell’imposta sul reddito delle persone fisiche operate
in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente,
dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta sul valore
aggiunto, dovute, anche in acconto, per l’esercizio in cui viene
richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del
certificato di proprietà e per i successivi.
[…]

ART. 8
APERTURA E CHIUSURA DEI TERMINI

1. Il Ministero dello sviluppo economico, con avviso pubblicato sul
sito www.mise.gov.it, comunica annualmente l’avvio delle operazioni
di prenotazione dei contributi, ed il termine delle stesse per
esaurimento delle risorse. Periodicamente pubblica sul medesimo sito
informazioni sull’andamento della misura, con particolare riferimento
al tempestivo monitoraggio delle disponibilità del fondo di cui
all’art. 4.

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